CIRCOLARE N. 012/2006 DEL 1° MARZO 2006

NOVITA’ IN MATERIA DI ACCERTAMENTI BANCARI

Il Collegato alla Finanziaria 2006 (art. 2, commi 14, 14-bis, 14-ter, D.L. n. 203/2005) ha stabilito che:

L’intervento legislativo del 2005 prosegue nella direzione tracciata con la legge Finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) per quanto riguarda gli accertamenti bancari. Il legislatore ha, infatti, rafforzato lo strumento istruttorio basato sulle indagini bancarie al fine di combattere efficacemente il fenomeno dell’evasione fiscale.

Si riprendono qui brevemente le novità apportate dalla legge Finanziaria 2005, analizzando in quale modo il legislatore abbia dato attuazione al rafforzato strumento dell’accertamento bancario, grazie anche al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate emanato il 22 dicembre 2005.

Finanziaria 2005

Al fine di intensificare il ricorso alle indagini bancarie quale strumento atto a conferire un maggior grado di sostenibilità e proficuità al provvedimento di accertamento, il legislatore è intervenuto:

Finanziaria 2005 ed accertamenti bancari:

1.- Ampliamento oggettivo e soggettivo di operatività degli accertamenti bancari

2.- Accelerazione dei tempi di risposta a disposizione degli istituti interrogati

Ambiti oggettivo e soggettivo

Innanzitutto, la legge n. 311/2004 ha ampliato la platea dei contribuenti oggetto di indagini bancarie. In particolare, è stata modificata - per i lavoratori autonomi - la presunzione in base alla quale erano considerati "compensi non fatturati" soltanto gli accrediti risultanti sul c/c bancario non registrati in contabilità senza alcuna valida giustificazione.

Con la suddetta legge sono, invece, considerati "compensi non fatturati" dal lavoratore autonomo gli accrediti nonché i prelevamenti risultanti sul c/c bancario non registrati in contabilità e privi di valide giustificazioni.

Il legislatore ha quindi ampliato il concetto di "conto". È stata prevista, infatti, la possibilità di estendere il controllo a tutte le operazioni che, in genere, è possibile intrattenere con i vari istituti di credito e con gli altri intermediari finanziari, superando in tal modo la vecchia e limitativa indicazione dei "conti".

Si precisa che la richiesta degli organi procedenti, in conformità a quanto stabilito in ordine ai poteri degli uffici previsti all'art. 32, comma 1, n. 7), D.P.R. n. 600/1973, aveva per oggetto l'acquisizione della "copia dei conti intrattenuti dal contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti e connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi".

Si consideravano "inerenti e connessi":

Con le modifiche apportate dalla legge Finanziaria 2005 potranno essere verificate le movimentazioni riconducibili a:

Lo stesso legislatore ha, poi, previsto la possibilità di chiedere alle società fiduciarie di comunicare le generalità dei soggetti nel cui interesse hanno detenuto, gestito o amministrato beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese.

Utilizzo del canale informatico

La Finanziaria 2005, oltre ad ampliare l’ambito soggettivo ed oggettivo delle indagini bancarie, è intervenuta prevedendo la possibilità di utilizzare - ai fini sia della notifica dell’autorizzazione all’accesso dei dati bancari e finanziari, sia delle relative risposte, il canale informatico.

Tempi di risposta

La legge n. 311/2004 ha, inoltre, ridotto i tempi di risposta degli intermediari finanziari: le informazioni, infatti, dovranno essere inviate per via telematica, entro 30 giorni dalla richiesta, salva una proroga di 20 giorni.

Il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate

Il provvedimento attuativo della legge Finanziaria per il 2005 è stato approvato in data 22 dicembre 2005 (e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2006), modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 24 febbraio 2006 (in corso di pubblicazione in G.U.). Tale provvedimento stabilisce le regole tecniche delle comunicazioni telematiche tra l’Amministrazione finanziaria e gli operatori finanziari, in merito ai rapporti con i contribuenti.

A partire dal 1° gennaio 2006 ed entro il 15 aprile 2006 (termine così prorogato dal provvedimento 24 febbraio 2006), gli operatori finanziari (Poste italiane S.p.a., intermediari finanziari, etc.) dovevano dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (secondo le disposizioni del D.P.R. n. 68/2005).

Dal 2 maggio 2006 (termine così prorogato dal provvedimento 24 febbraio 2006), le richieste e le risposte concernenti le indagini bancarie - provviste di firma digitale - saranno effettuate esclusivamente in via telematica, secondo le regole tecniche fissate nel provvedimento in commento e nei relativi allegati.

In particolare, nell’allegato 1 a tale provvedimento sono indicati tutti i movimenti, le operazioni ed i servizi che saranno monitorati dall’Amministrazione finanziaria.

Un estratto dall’allegato 1 evidenzia i seguenti movimenti (Tavola n. 1):

Tavola n. 1

07 – Accredito per incassi con addebito in c/c non preautorizzato o per cassa

08 - Disposizioni di incasso preautorizzato impagate

09 – Incasso tramite POS

10 – Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia, vaglia postali

11 - Pagamento utenze (da non rilevare nelle operazioni extra conto

L’allegato 2 al provvedimento 22 dicembre 2005 dell’Agenzia delle Entrate indica quali conti o rapporti finanziari l’Amministrazione finanziaria andrà a verificare. Essi sono così elencati (cfr. Tavola n. 2):

Tavola n. 2

  1. Conto corrente
  2. Conto deposito titoli e/o obbligazioni
  3. Conto deposito a risparmio libero / vincolato
  4. Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939
  5. Gestione collettiva del risparmio
  6. Gestione patrimoniale
  7. Certificati di deposito e buoni fruttiferi
  8. Portafoglio
  9. Conto terzi individuale / globale
  10. Dopo incasso
  11. Cessione disponibile
  12. Cassette di sicurezza
  13. Depositi chiusi
  14. Contratti derivati su crediti
  15. Carte di credito / debito
  16. Crediti di firma
  17. Crediti
  18. Finanziamenti
  19. Fondi pensione
  20. Patto compensativo
  21. Finanziamenti in pool
  22. Altro rapporto

Nell’allegato 3 sono elencati, invece, gli operatori finanziari oggetto del provvedimento (cfr. Tavola n. 3).

Tavola n. 3

  1. Banche
  2. Poste Italiane S.p.a.
  3. Soggetti ex art. 106, D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) - (finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di partecipazioni, servizi di pagamento, intermediazione)
  4. Soggetti ex art. 107, D.Lgs. n. 385/1993 - (attività Codice 3, servizi di investimento, acquisizione fondi con obbligo di rimborso)
  5. Soggetti ex art. 113, D.Lgs. n. 385/1993 - (holding di partecipazione o "casseforti" di famiglia)
  6. Soggetti ex art. 115, D.Lgs. n. 385/1993 - (consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi)
  7. Cambiavalute
  8. Casse peota
  9. Agenti in attività finanziaria - (custodia/trasporto valori, commercio in oro, gestione case da gioco, case d’asta, recupero crediti)
  10. Addetti al commercio in oro
  11. Istituti di moneta elettronica (IMEL)
  12. Imprese di investimento (SIM)
  13. Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. - Fondi di investimento - SICAV)
  14. Società di gestione del risparmio (SGR)
  15. Società fiduciarie
  16. Altri intermediari

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente affermato che il Codice 16 "Altri intermediari" è un codice residuale che ha una doppia valenza:

È stato, inoltre, chiarito che "le operazioni oggetto di monitoraggio da parte delle holding di partecipazione sono classificate e contenute nella tabella generale delle operazioni, allegato n. 1, al provvedimento del 22 dicembre 2005".

Il Collegato alla Finanziaria 2006

Il D.L. n. 203/2005 ha integrato l’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973 (disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) con la previsione - per gli operatori finanziari - dell’obbligo di rilevare e di tenere in evidenza i dati identificativi (compreso il codice fiscale) di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi qualsiasi operazione di natura finanziaria, ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro (secondo quanto previsto dall’attuale versione dell’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973, in virtù di quanto indicato dall’art. 1, comma 332, lettera b, n. 3, legge n. 311/2004, nonché dalla legge n. 248/2005, di conversione del D.L. n. 203/2005).

All’art. 7, D.P.R. n. 605/1973 è stato aggiunto anche un ulteriore comma, in virtù del quale "[…] le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 [l’art. 32 del decreto citato riguarda i poteri degli uffici finanziari ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi], e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni [l’art. 51 riguarda, invece, i poteri dell’Amministrazione finanziaria ai fini dei controlli in riferimento all’imposta sul valore aggiunto]".

Le novità introdotte hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2006 (data a partire dalla quale prende avvio - ferma restando la necessaria adozione, per tempo, del relativo decreto attuativo - la procedura di trasmissione telematica dei dati relativi alle indagini bancarie tra l’Amministrazione finanziaria e le banche, Poste Italiane S.p.a., nonché ogni altro operatore finanziario).

Pertanto:

DEVONO

rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi qualsiasi operazione di natura finanziaria

Eccezione

Sono escluse le operazioni effettuate tramite bollettino di c/c postale e di importo unitario inferiore a 1.500 euro

NOVITA’:

Il collegato alla Finanziaria 2006 ha anche previsto che - per i periodi d’imposta antecedenti il 1° gennaio 2006 - i soggetti destinatari delle richieste dell’Amministrazione finanziaria utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in conto, le rilevazioni effettuate ai fini della normativa antiriciclaggio (limitandosi, pertanto, alla segnalazione delle transazioni di importo superiore a 12.500 euro. Il limite di 12.500 euro relativo ai trasferimenti di denaro oggetto di segnalazione è stato introdotto con il decreto interministeriale 17 ottobre 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2002, n. 290; anteriormente, la soglia era fissata a 10.329,14 euro).

In materia di antiriciclaggio, in riferimento alla rilevazione delle generalità di coloro che effettuano trasferimenti frazionati - singolarmente di importo inferiore alla soglia fissata, ma complessivamente di importo superiore - l’orientamento ministeriale è il seguente:

  1. non sono tra loro cumulabili, quando il frazionamento è connaturato all’operazione (ad esempio, contratto di somministrazione) ovvero è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad esempio, pagamenti rateali);
  2. sono, invece, cumulabili se risultano effettuati in brevissimo arco di tempo (ad esempio, nella stessa giornata);

L’art. 3, D.L. n. 143/1991 prevede, inoltre - a prescindere dal superamento o meno dei limiti sopra riportati - uno specifico obbligo di "segnalazione delle operazioni sospette", ovvero di quelle operazioni finanziarie che, "[…] per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui [sono] riferite, inducano a ritenere […] che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni in esame possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale […]".

 

 

 

 

Fonte Ipsoa Circ. 28.2.2006